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ECOBONUS 50% SERRAMENTI E INFISSI

Dopo la pubblicazione degli ultimi documenti riguardanti il Superbonus 110%, è emerso la notevole complessità delle procedure.


Oltre ciò, è emerso anche il rischio reale che, qualora ci fossero delle inesattezze, il grande vantaggio della detrazione si trasformi in un boomerang che va a colpire sia chi lo richiede sia il tecnico professionista.

Inutile ricordare che, per accedere al Superbonus, l’immobile deve essere privo di abusi (mi riferisco anche alla semplice installazione di una veranda): in caso contrario questa super agevolazione non potrà essere usufruita.

Un’alternativa valida al Superbonus 110%, qualora non si vogliano e/o non si possano fare ristrutturazioni massicce che, il più delle volte, obbligano a lasciare l’abitazione nelle mani di ditte e operai, è quella dell’Ecobonus al 50%.

Con essa è agevolabile la sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 (riportiamo sotto quella aggiornata).


Ma chi può accedere a questo tipo di agevolazione?

Tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.


Anche in questo caso, come per il 110%, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito.


Quali caratteristiche devono avere gli edifici?

Possono accedere all’Ecobonus 50% tutti gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:

  • esistenti, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
  • dotati di impianto termico funzionante, destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti.


Qual è l’entità del beneficio?

Con l’Ecobonus si ottiene una detrazione del 50% sulle spese totali sostenute; il limite massimo di detrazione ammissibile è di 60.000 euro per unità immobiliare.


Quali caratteristiche deve avere l’intervento?

  • L’intervento deve riguardare la sostituzione di infissi e serramenti già esistenti e, quindi, infissi in nuove costruzioni non possono essere agevolati.
  • L’infisso oggetto dell’intervento deve servire a delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
  • L’infisso deve avere valori di trasmittanza termica finali (UW) inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella: 

Sostituzione di finestre comprensive di infissi

(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)

Zona climatica A ≤ 2,60 W/m2K
Zona climatica B ≤ 2,60 W/m2K
Zona climatica C ≤ 1,75 W/m2K
Zona climatica D ≤ 1,67 W/m2K
Zona climatica E ≤ 1,30 W/m2K
Zona climatica F ≤ 1,00 W/m2K

 

Ovviamente, come per tutti gli interventi, anche in questi devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).


Spese ammissibili

Le spese ammissibili riguardano:

  • La fornitura e posa in opera di nuove finestre e/o di porte d’ingresso; oltre a questi, sono ammissibili anche le integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati.
  • La fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e relativi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza termica, si può considerare anche l’apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza termica complessivo non superi il valore limite di cui ai requisiti tecnici.
  • Le prestazioni professionali per la produzione della documentazione tecnica necessaria (Attestato di Prestazione Energetica ove richiesto; direzione dei lavori; etc.).




Documenti occorrenti

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA

Scheda descrittiva dell’intervento
Essa deve essere inviata entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/). La “scheda descrittiva” - nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto) può essere compilata anche dal soggetto beneficiario.

In tutti i casi diversi dal precedente (per esempio interventi che riguardano le parti comuni condominiali) deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).


DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

DI TIPO TECNICO
Il beneficiario deve tener cura di conservare:

  • Originale della scheda descrittiva dell’intervento, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;
  • Asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti. L’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore/assemblatore/installatore di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti; Il valore di trasmittanza termica degli infissi prima dell’intervento, che può essere stimato anche in modo approssimativo utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato dall’ENEA e che può essere riportato:
    o all’interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;
    o in un’autocertificazione del produttore;
    o nell’asseverazione;
  • Schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
  • La copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è richiesta soltanto nel caso di più unità immobiliari.


DI TIPO AMMINISTRATIVO

  • Qualora i lavori vengano effettuati sulle parti comuni condominiali, occorre la delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori;
  • Fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
  • Ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
  • Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.


N.B. Il presente articolo è stato redatto utilizzando le indicazioni riportate dall’Agenzia Nazionale Efficienza Energetica (ENEA); si declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in esso contenute.

 

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