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CAMBIARE INFISSI CON IL DECRETO CESSIONI

Se devi cambiare le finestre di casa e pensi di usufruire delle detrazioni consentite da vari bonus governativi, possiamo finalmente fare un po’ di chiarezza su cosa consente il nuovo Decreto Cessioni.

Il Decreto Legge n. 13 del 25 febbraio 2022 denominato “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e la sicurezza in cantiere”, più comunemente “Decreto Cessioni”, è il quarto intervento in quattro mesi che cambia le regole dei bonus edilizi legati alla cessione del credito e dello sconto in fattura.


Questo caos aveva di fatto bloccato cantieri e interrotto la possibilità di richiedere non solo il Superbonus, ma anche l’Ecobonus e il Bonus Ristrutturazioni. Bonus con i quali è possibile effettuare la sostituzione delle vecchie finestre.


Ma andiamo a vedere con ordine come si è arrivati a questo nuovo Decreto Cessioni.


Decreto Antifrodi – 11/11/2021

Tutto è iniziato l’11 novembre quando – per evitare le numerose frodi di cui si era accorta l’Agenzia delle Entrate – viene pubblicato il Decreto Antifrodi che chiede, in caso di sconto in fattura, l’asseverazione e il visto di conformità su tutti i bonus (Superbonus, Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni).


Chi, ad esempio, aveva iniziato i lavori usufruendo del Bonus Ristrutturazioni abbinato con la cessione del credito e lo sconto in fattura, si ritrovava con il cantiere fermo poiché, prima del Decreto Antifrodi, un intervento con Bonus Ristrutturazioni era considerato “edilizia libera” e non aveva bisogno né di asseverazione né di visto di conformità.


Con il Decreto Antifrodi, invece, le ditte si sono trovate con delle fatture emesse con un determinato sconto ma, in virtù dell’asseverazione richiesta, hanno dovuto ricalcolare i costi in base ai massimali di spesa e i prezzari di riferimento, non rientrando più nei costi. L’unica via d’uscita praticabile era rifare le fatture e chiedere al cliente di pagare la differenza a parte.


Legge di Bilancio – 30/12/2021

A questo punto, dopo molte proteste degli operatori del settore, il 30 dicembre la Legge di Bilancio abroga il Decreto Antifrodi e inserisce nuove regole:

  • proroga per 3 anni le detrazioni e lo sconto in fattura
  • elimina l’obbligo di asseverazione e visto di conformità per gli interventi in edilizia libera (Ecobonus) e in Bonus Ristrutturazioni per spese complessive minori di 10.000 euro
  • per asseverare i prezzi in Bonus Ristrutturazioni si può utilizzare anche il prezzario DEI
  • si possono detrarre le spese per asseverazione e visto di conformità
  • entro il 9 febbraio sarebbero arrivati i nuovi prezzi del MiTE (Ministero per la Transizione Economica)


Decreto Sostegni-ter – 27/01/2022

Il 27 gennaio, però, il Decreto Sostegni-ter blocca le cessioni del credito dopo la prima cessione (art. 28).
In parole povere, la persona che sostituiva le finestre a casa sua poteva cedere il suo credito a chi gli forniva le finestre, questi poteva cederlo ad una Banca (o intermediario finanziario) che, però, non poteva più cederlo a nessuno.


Le banche e gli intermediari, quindi, messi nella condizione di dover acquistare il credito ma non poterlo mettere più in circuito, smettono di comprare bloccando, di fatto, tutti i cantieri in atto con i bonus.


In effetti bisogna pensare che i bonus edilizi risultano appetibili non tanto per la detraibilità delle spese sostenute dai beneficiari, quanto più per la possibilità di procedere alla cessione del credito. Bloccare questo meccanismo significa rendere impraticabile la fruizione dei bonus edilizi.


Decreto Cessioni – 25/02/2022

Il 25 febbraio il Governo, visto l’errore commesso, abroga il Decreto Sostegni-ter ed emette il Decreto Cessioni, più precisamente DL n. 13 del 25 febbraio 2022 denominato “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e la sicurezza in cantiere”.


Questo, in effetti, modifica la disciplina delle cessioni dei crediti d’imposta per bonus edilizi regolati dall’art. 121 del DL 34/2020 introducendo la possibilità di effettuare altre due cessioni, ma solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.


Vengono introdotte, inoltre, misure sanzionatorie nei confronti dei tecnici abilitati che rilasciano asseverazioni fraudolente attraverso la previsione di una nuova tipologia di reato e, inoltre, sono state ampliate le coperture delle polizze assicurative obbligatorie attraverso una modifica all’art. 119 del DL 34/2020.


Modifiche principali del Decreto Cessioni

Gli articoli del Decreto 13/2022 da attenzionare trattano in particolare di:
Art. 1 – sblocco delle ulteriori cessioni ma limitate a 2
Art. 2 – configurazione nuovo reato in capo ai tecnici e modifica delle assicurazioni
Art. 3 – termini di utilizzo dei crediti d’imposta in caso di sequestro penale
Art. 4 – applicazione dei contratti collettivi del settore edile


Sblocco delle cessioni
L’art. 1 (comma 2 – punto 1) del Decreto Cessioni cerca di superare l’impasse creata dal blocco delle ulteriori cessioni dei crediti d’imposta ad opera del DL 4/2022. Il Decreto Sostegni-ter, infatti, eliminava la possibilità di effettuare cessioni multiple del credito d’imposta. Nella sostanza, la formulazione precedente consentiva, oltre allo sconto sul corrispettivo, solo una cessione del credito d'imposta.


Il Decreto Cessioni interviene nella modifica dell’art. 121 (DL 34/2020) concedendo la possibilità di cedere ulteriormente il credito, ma limitatamente a due cessioni e soltanto a favore di banche e intermediari iscritti all’albo previsto dal TUB, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo oppure imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.


Cessioni parziali
Ulteriore modifica all’art. 121 viene introdotta aggiungendo il comma 1-quater, il quale prevede l’impossibilità di effettuare cessioni parziali dei crediti successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. Il vostro rivenditore, quindi, potrà rivendere le rate del vostro credito solo interamente.


Codice identificativo
Al credito ceduto, inoltre, sarà associato un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni (per risalire la filiera delle cessioni stesse). Le istruzioni saranno definite tramite provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate ed entrerà in vigore il 1° maggio.


Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche
Per evitare, poi, azioni fraudolente viene modificato l’art. 119 del DL 34/2020 aumentando le responsabilità a carico del tecnico abilitato che rilascia le asseverazioni.


Nello specifico, viene inserito, dopo il comma 13-bis, un nuovo comma 13-bis.1 che prevede una nuova sanzione penale per il tecnico abilitato che nell’asseverazione “espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese”.


La pena prevista per tali condotte è la reclusione da due a cinque anni con una multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Con pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.


Rientrano nel confine applicativo delle nuove disposizioni le asseverazioni dei requisiti tecnici per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione di congruità delle spese e l’asseverazione dell’efficacia della messa in sicurezza antisismica.


Nuova polizza assicurativa
L’art. 2 del Decreto Cessioni incide notevolmente anche sulla disciplina della polizza assicurativa che deve stipulare obbligatoriamente il tecnico abilitato al rilascio dell’asseverazione.


La nuova norma consiste nel prevedere la stipula di una polizza assicurativa a copertura di ogni intervento e con massimale pari agli importi dell’intervento stesso.


L’effetto della nuova normativa si applica alle asseverazioni rilasciate dopo la data di entrata in vigore del DL, ovvero il 26 febbraio 2022.


Crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale
L’art. 3 del nuovo Decreto Cessioni precisa anche i termini di utilizzo dei crediti d’imposta oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria a seguito di operazioni effettuate per scopi illeciti.


In particolare, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, i crediti d’imposta potranno essere utilizzati entro i termini ordinari previsti dagli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del decreto Rilancio (cinque e dieci anni), aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei crediti medesimi.


Senza dilungarci su come era prima la legge, in questo nuovo testo:
1. i crediti dissequestrati possono essere utilizzati nei termini ordinari aggiungendo in più il periodo del sequestro;
2. il cessionario che acquisisce il credito in buona fede non subisce nessuna conseguenza;
3. la responsabilità in caso di frodi sorge in capo al beneficiario (indipendentemente dall’avvenuta cessione del credito);
4. in caso di concorso nella violazione, il fornitore e/o il cessionario, hanno una responsabilità in solido.


Benefici normativi e contributivi nell’applicazione dei contratti collettivi
Questa è una novità assoluta.
L’art. 4 del Decreto Cessioni rubricato “disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro”, è volto ad assicurare l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro nel settore edile (nazionali e territoriali), al fine di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e la formazione in materia di salute e sicurezza.


La norma, quindi, subordina la fruizione di taluni bonus all’applicazione dei contratti collettivi, i quali devono essere indicati sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Praticamente, chi emette il visto di conformità deve verificare che nell’affidamento dei lavori e nelle fatture sia riportato il contratto collettivo nazionale. Se non c’è, non può essere concessa la detrazione.


Questo provvedimento, però, si applica ai lavori edili di importo superiore a 70.000 euro di cui all’allegato X del D.lgs. 81/2008 (nel quale rientrano ad esempio i lavori di costruzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione di opere fisse, permanenti o temporanee).


I bonus fruibili solo tramite il rispetto di questa norma riguardano:
- gli incentivi in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119);
- gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter);
- il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120);
- gli incentivi per gli interventi sulle facciate degli edifici (art. 1, co. 219 della L. 160/2019);
- l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (art. 121);
- gli incentivi riguardanti il c.d. “bonus verde” (art. 1, co. 12 della L. 205/2017).


L’indicazione dei contratti collettivi applicati dovrà essere inserita nei documenti di cui sopra a partire dal 27 maggio 2022, ovvero novanta giorni dalla data di entrata in vigore del DL e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data. Fino a tale data è da vedere, comunque, se questo articolo riguarda anche le aziende serramentistiche e se i 70.000 euro riguardano l’importo complessivo dei lavori o solo i singoli interventi.


Cosa succederà con il nuovo Decreto Cessioni

Con l’aumento del numero di cessioni del credito e la soluzione riguardante i crediti sequestrati fare lo sconto in fattura sarà più semplice perché le banche torneranno a comprare. Bisogna essere coscienti, però, che se serve l’asseverazione questa sarà più costosa e – soprattutto – sarà più difficile trovare un asseveratore.


Vi ricordo che l’asseverazione ed il visto di congruità non è richiesto:
- Quando il cliente vuole lo sconto in fattura ma l’intervento è in edilizia libera (Ecobonus)
- Quando abbiamo un Bonus Ristrutturazioni con un importo globale inferiore a 10.000 euro
- Quando il cliente si porta lui stesso in detrazione la spesa in 10 anni


Come tutti i Decreti, infine, per essere convertito in legge devono trascorrere 60 giorni nei quali potrebbero esserci altre modifiche. Ad esempio i sindacati del settore edile si sono già scagliati contro l’art. 4 mentre i tecnici abilitati all’asseverazione si lamentano del loro rischio eccessivo di andare in galera…


Conclusioni

Se vuoi solo cambiare le finestre, verifica sempre se l’intervento può essere effettuato in edilizia libera. Stai attento, però, al problema del cambio di materiale o di tipologia: molto spesso, per i Comuni, questi interventi sono identificati come manutenzione straordinaria e quindi richiedono un titolo abilitativo (CILA o SCIA) non risultando più in edilizia libera.

 

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